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Abc decreto Ronchi

di Claudio Tucci

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20 novembre 2009

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Gas naturale (articolo 7). In arrivo una semplificazione degli scambi commerciali di gas naturale in ambito nazionale e internazionale. Intanto, si dispone che i sistemi di misura utilizzati nelle attività connesse alle immissioni e alle esportazioni di gas naturale e all'interconnessione delle infrastrutture a esse relative, siano realizzati con le modalità stabilite con un decreto dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con un medesimo decreto dello Sviluppo economico si provvede, pure, per la realizzazione e la gestione dei sistemi di misura per la produzione nazionale di idrocarburi. Si dovranno stabilire, poi, anche, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale ai clienti finali connessi alla rete di trasporto nazionale e regionale di gas naturale. Tale disposizione appare necessaria al fine di adeguare l'apparato normativo italiano alle norme di metrologia legale dei sistemi di misura utilizzati dagli utenti e dai consumatori industriali del sistema del gas naturale. E' stabilito, inoltre, un termine massimo di un anno per l'adeguamento ai nuovi criteri dei sistemi di misura in questione. Si prevede, infine, che il termine concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo, anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 e non più dal 2011. Da Palazzo Chigi ricordano che, per l'Italia, l'incremento finale della quota di rinnovabili sul consumo energetico, dovrà essere non inferiore al 17%, entro il 2020.

Gestione rifiuti apparecchi elettronici (articolo 5). Si prevede che entro il 31 dicembre 2009, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (e, cioè, per esempio, elettrodomestici, pc, giocattoli, dispositivi medici) debbano comunicare al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tutti i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006, comunicato al registro al momento dell'iscrizione. Lo stesso termine del 31 dicembre 2009 è previsto, pure, per la comunicazione al sopra citato registro dei dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte, attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

Imprese col "pollice verde" (articolo 4, commi da 1 a 5). Si interviene sul fronte della promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ecosistema e alla riduzione delle emissioni. Intanto, si disciplina la tempistica per la presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas ad effetto serra, prevedendo che essa sia presentata non prima dei 180 giorni e in ogni caso almeno 90 giorni prima della data di avvio dell'impianto. Si rafforza, poi, il ruolo del comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce - che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra in Europa - prevedendo che possa, pure, disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del piano nazionale di assegnazione delle quote di ammissione (pna). D'ora in avanti, bisognerà tener conto non solo delle modifiche, ma, anche, degli aggiornamenti delle decisioni della Commissione Europea sulle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, inoltre, il gestore di ciascun impianto dovrà annotare sul "registro" il valore delle emissioni riportate nella dichiarazione da inviare al sopra citato Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno. Multe pecuniarie, poi, per il gestore dell'impianto che emetta gas a effetto serra in mancanza di aggiornamento dell'autorizzazione, come, pure, nel caso in cui non fornisca la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell'impianto. Qui, scatta, anche, l'obbligo, per il gestore, di restituire, in seguito all'accertamento della violazione, le quote di emissioni indebitamente assegnate. Il ministero dell'Ambiente dovrà procedere, poi, alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali. Tali innovazioni dovranno essere finalizzati: alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica. Il provvedimento dovrà essere trasmesso alla Camere per il parere, da rendersi entro 30 giorni. Via libera, anche, a un'accelerazione e snellimento delle procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (aia). Il ministero dell'Ambiente individuerà coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali si avrà il dimezzamento dei termini istruttori per il rilascio della certificazione aia. Inoltre, per gli impianti che soddisfano i citati coefficienti e caratteristiche, si avrà, pure, un allungamento della durata dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto alle scadenze attualmente previste, per il rinnovo dell'autorizzazione stessa. In media, è da 5 a 8 anni. Si può, però, arrivare fino a 10 anni (dai 6 previsti per legge), per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e da 8 a 12 anni, per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (n. 761/2001).

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20 novembre 2009
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